RASSEGNA STAMPA

Extramoenia ed esclusività, sentenza Cassazione fa il punto su incompatibilità. Le opzioni per i medici


Doctor33_0Un medico responsabile di struttura che percepisce l’indennità di esclusività non può esercitare extramoenia. Ma il divieto gli vale in quanto esclusivista o in quanto responsabile di struttura? La Cassazione in una recente ordinanza ripropone il tema, caro ad alcune regioni, secondo cui responsabilità di struttura ed esclusività vanno a braccetto, e cita l’articolo 15 quinquies V comma della legge Bindi del 1999. L’ordinanza riguarda un medico milanese che -direttore di struttura, assunto dopo il 1998 in ospedale pubblico- svolgeva libera professione non autorizzata in uno studio privato. Prima la Corte d’Appello e poi la Cassazione con ordinanza 23522 depositata il 9/10, lo hanno condannato: a parte i medici ospedalieri che nel ’98 avevano esercitato l’opzione per l’extramoenia, gli assunti dal 1999 nascono esclusivisti e devono farsi autorizzare dal direttore generale l’eventuale opzione per l’extramoenia. Il medico in questione – che inizialmente aveva transato con la struttura, ed era poi stato citato – è stato costretto in forza della legge Brunetta 165/01 non solo a pagare i proventi dell’attività professionale svolta fuori ma anche a restituire le indennità di esclusività e le retribuzioni di risultato e posizione percepite. 

 

La Cassazione rileva poi che l’articolo 15 quinquies della legge 502 rivisto nel 99 al comma 5 lega gli incarichi di direzione a un rapporto esclusivo che preclude l’attività extramuraria consentendo la libera professione solo nelle strutture indicate dall’azienda. Guido Quici presidente del Sindacato Cimo spiega però come direzione di struttura non equivalga automaticamente ad obbligo di intramoenia. «Ho diversi colleghi responsabili anche di struttura complessa che praticano, autorizzati, la libera professione extra-muraria, ovviamente non percependo le indennità relative. In passato abbiamo dovuto superare orientamenti e proposte normative che vietavano l’esercizio della libera professione extramoenia ai direttori di struttura complessa». Il contratto ospedalieri presenta norme che poi le regioni hanno in alcuni casi reso nuovamente restrittive». In particolare Toscana, Umbria, Emilia Romagna hanno affidato le direzioni di struttura complessa ai medici a rapporto esclusivo con il Ssn. In Campania o Lombardia la situazione è diversa.

 

Un elemento ineludibile è il diritto del medico a optare tra rapporto esclusivo o non esclusivo. «Il medico che intenda lavorare in extramoenia entro il 30 novembre di ogni anno può presentare al direttore generale richiesta di autorizzazione», ricorda Quici. «E il passaggio del dirigente a rapporto non esclusivo non preclude il mantenimento dell’incarico. Certo, può accadere che un’azienda -dopo aver dato l’assenso – crei poi al medico vincoli interni che portano a una incompatibilità effettiva dei due impegni. Per contro, può accadere che il medico in extramoenia faccia marcia indietro e chieda di rientrare in intramoenia e percepire l’indennità di esclusività. Nel caso in questione si è configurata a quanto pare la percezione di un’indennità di esclusività per un collega che svolgeva la libera professione fuori controllo dell’ospedale. Noi -dice Quici- crediamo che il medico debba rispettare le regole, chi sbaglia paga. È parimenti evidente che oggi l’extramoenia si propone come valida alternativa e volano di sviluppo specie se l’intramoenia del Ssn è gravata da pesi burocratici e trattenute ingenti, in un contesto dove i contratti sono bloccati da 8 anni e c’è il rischio che il medico sentendosi ridimensionato vada a lavorare nel privato o si pensioni prima possibile».