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Aggressioni in corsia, diffide e azioni legali contro Asl in assenza di documenti sicurezza

Non solo spranghe sulle ambulanze, agguati ai medici del 118, aggressioni ai “guardisti” nelle postazioni: insulti e violenze si susseguono pure nei pronti soccorso e in corsia con conseguenze per medici e personale sanitario. La Confederazione Italiana Medici Ospedalieri invita i direttori generali di Asl e ospedali a rendere subito noti e consultabili i Documenti programmatici per la Sicurezza adottati e a dimostrare «che la vigilanza operata abbia riscontrato l’adeguatezza delle previsioni del Piano e la loro puntuale applicazione». Se non ci saranno risposte, il sindacato presieduto da Guido Quici invierà delle diffide e in caso di inadempimento mobiliterà i propri servizi legali e segnalerà a ispettorati del lavoro e alle Regioni di pertinenza le inadempienze riscontrate sia in caso di assenza di documenti sia in caso di loro inadeguatezza, fatte salve situazioni più gravi di cui interessare l’autorità giudiziaria. Cimo ricorda l’articolo 2087 del codice civile che impone al datore l’obbligo contrattuale di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure necessarie, secondo le particolaritaÌ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a tutelare l’integritaÌ fisica e la personalitaÌ morale dei prestatori di lavoro”.
Per il decreto legislativo 81/08 – Testo unico anti-infortuni – spetta al manager Asl – datore di lavoro produrre ed aggiornare un documento di valutazione del rischio DVR comprendente “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi (quelli) esposti a rischi particolari, tra cui stress lavoro-correlato, … rischi connessi a differenze di genere, etaÌ, provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui è resa la prestazione di lavoro” Il DVR deve contenere tra l’altro una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; l’indicazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione individuali adottati; il programma delle misure ritenute atte a garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure per attuare tali misure, e i ruoli dell’organizzazione aziendale preposti a provvedere;
il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione-RSPP, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza-RLS o di quello territoriale-RLST e del medico competente; l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici richiedenti riconosciuta capacitaÌ professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Il datore dovrà fornire “i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”; fare informazione, formazione e addestramento. Ma soprattutto i direttori generali chiamati in causa nelle singole aziende dovranno tempestivamente consegnare al RLS, su richiesta di quest’ultimo e per l’espletamento della sua funzione, copia del DVR in modo che i lavoratori possano verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; e dovranno aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
Cimo ricorda l’articolo 13 del Testo unico secondo cui “la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro eÌ svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio”. E suggerisce di rifarsi alla Raccomandazione numero 8 del Ministero della Salute ad integrazione dell’applicazione della norma.
 

Mauro Miserendino